Con la Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l’INPS ha riscritto le regole sull’esenzione fiscale per le pensioni spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. La novità è sostanziale: l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali non si applica più solo alla pensione direttamente collegata all’evento che ha conferito lo status (la cosiddetta pensione privilegiata), ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro origine.

Per il 2026 l’operazione è automatica: l’INPS applica direttamente l’esenzione in qualità di sostituto d’imposta, a partire dal primo rateo di pensione utile, e rimborsa le ritenute già trattenute da gennaio 2026. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026, invece, l’interessato deve presentare domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, seguendo le modalità ordinarie.

Chi sono le vittime del dovere e i soggetti equiparati

La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che aveva esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La qualifica di “vittima del dovere” riguarda magistrati, appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), Vigili del Fuoco e militari delle Forze Armate che abbiano subito lesioni permanenti o la morte in contesti di particolare rischio operativo, ovvero nell’adempimento dei propri doveri istituzionali in circostanze di eccezionale difficoltà.

Sono equiparati alle vittime del dovere i soggetti indicati nell’articolo 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Hanno diritto all’esenzione anche i familiari superstiti, cioè i congiunti che percepiscono trattamenti pensionistici di reversibilità o indiretti derivanti dallo status del deceduto.

Il cambio di rotta: perché la regola del 2017 era sbagliata

Fino al 30 aprile 2026, l’INPS applicava l’esenzione in modo restrittivo, in linea con le indicazioni dei propri messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017: il beneficio fiscale valeva solo per la pensione direttamente collegata all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. In concreto, un carabiniere invalido per ferite riportate in servizio che percepisse anche una pensione ordinaria da contribuzione nella gestione commercianti o nella Gestione Separata continuava a pagare l’IRPEF su quest’ultima.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha stabilito che questa interpretazione era errata. Il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte è netto: l’esenzione dall’IRPEF riconosciuta alle vittime del dovere si applica all’intero reddito pensionistico del beneficiario, non alla sola pensione privilegiata. La Cassazione ha ricordato che la norma del 2016 aveva volutamente allineato il trattamento fiscale delle vittime del dovere a quello già applicato alle vittime del terrorismo, per le quali nessuna distinzione per tipo di pensione era mai stata adottata.

L’Agenzia delle Entrate si era adeguata con la Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, invitando i propri uffici territoriali a riesaminare i procedimenti pendenti in conformità ai principi della Cassazione. Da lì l’INPS ha completato il percorso con la Circolare n. 51/2026, condivisa anche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosa cambia in concreto: tutte le pensioni esenti, comprese cumulo e totalizzazione

A partire dall’anno d’imposta 2026, l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali si applica a:

  • tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione;
  • tutti i trattamenti già liquidati dall’INPS; trattamenti liquidati con gli istituti del cumulo;
  • trattamenti liquidati con la totalizzazione;
  • trattamenti liquidati con il computo in Gestione Separata dei periodi assicurativi; trattamenti erogati da gestioni private (FPLD, gestione commercianti, gestione artigiani, Gestione Separata INPS, casse professionali).

Il criterio precedente, basato sul nesso causale tra la pensione e l’evento che aveva generato lo status, è definitivamente superato. Chi percepisce più pensioni –  ad esempio una pensione privilegiata da invalidità per servizio e una pensione ordinaria da contribuzione –  non paga l’IRPEF su nessuna delle due.

Come funziona il rimborso per il 2026 e gli anni precedenti

Per il 2026, l’INPS agisce direttamente come sostituto d’imposta. L’esenzione viene applicata a partire dal primo rateo di pensione utile in pagamento: non serve presentare domande, l’Istituto provvede d’ufficio. Le ritenute già operate sui ratei di pensione da gennaio 2026 saranno rimborsate direttamente dall’INPS; le modalità operative precise saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto.

Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la procedura è diversa. Chi ha subito ritenute IRPEF su pensioni che, alla luce della nuova interpretazione, avrebbero dovuto essere esenti, deve presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure ordinarie previste per i crediti d’imposta. L’INPS non gestisce direttamente i rimborsi degli anni precedenti.

Chi non è sicuro di avere diritto al rimborso o di rientrare nelle categorie interessate può verificare la propria posizione contattando il proprio patronato o un consulente fiscale, oppure consultando la pagina dedicata sul portale INPS.