Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata. Il termine del 10 marzo è fissato dalla Legge ed è stato ribadito anche dall’ultima circolare Miur-Ministero della Salute dello scorso 27 febbraio che ha fornito le indicazioni operative per l’anticipo, per l’anno scolastico 2017/2018, della procedura semplificata prevista dalla legge a partire dall’anno scolastico 2019/2020 che consente lo scambio diretto di dati tra Asl e Istituti scolastici.
Per questo, nel caso non si sia adempiuto agli obblighi vaccinali entro il 10 marzo, è vietato l’accesso per asili nido e scuola infanzia (0-6 anni) sino a quando il minore non sarà vaccinato o non avrà regolarizzato la propria posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell’obbligo (6-16 anni) scatta la procedura che può portare ad una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro. In ogni caso, i bambini (0-6 anni) saranno immediatamente riammessi a scuola nel momento in cui dimostrino di essere in regola.
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