La contrattualizzazione all’Arpa del dirigente proveniente dall’Irccs “Bonino Pulejo” di Messina era regolare, non ci fu quindi alcun danno erariale. Doveva rispondere di questa accusa l’allora dirigente generale Francesco Licata, residente a Baucina nel Palermitano, oggi in pensione. La sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana della Corte dei conti ha definitivamente assolto l’ex dirigente generale. L’alto funzionario è stato difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino, Ambrogio Panzarella, Martina Abate e Gerlando Palillo. L’Arpa è l’agenzia regionale protezione ambiente della Regione, il “Pulejo” è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. La Procura aveva ritenuto questo passaggio illegittimo sotto vari aspetti.
La conferma del primo grado
Già in primo grado Licata era stato assolto dall’accusa di danno erariale, quantificato in 98 mila euro. Per la Corte non era stata fornita la prova della colpevolezza del dirigente generale. Secondo invece la tesi della Procura avrebbe violato la normativa sul divieto di assunzioni. Contro la decisione la Procura aveva proposto ricorso in appello. Nell’esame del caso, il collegio presieduto da Salvatore Chiazzese ha verificato se, nel 2016, momento in cui si realizzò l’attribuzione dell’incarico dirigenziale, l’Arpa fosse sottoposta o meno al blocco delle assunzioni.
La mutazione del quadro normativo
“Solo nel 2018, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 172/2018 – si legge nella decisione -, è mutato il suddetto quadro normativo ed interpretativo. In quanto il giudice delle leggi ha ritenuto che l’Arpa Sicilia non potesse essere qualificata come ente del settore sanitario”. Da qui la conclusione che la condotta di Licata, risalente a 2 anni prima, non potesse ritenersi antigiuridica.
L’avvocato Dagnino: “Soddisfatti per assoluzione piena”
Esprime soddisfazione l’avvocato Alessandro Dagnino. “Si tratta di un’assoluzione piena – commenta – con la quale i giudici, accogliendo la tesi da noi sostenuta sin dall’inizio del processo, hanno sancito la conformità della condotta del nostro assistito al diritto vigente al tempo dei fatti”.
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