Borse di studio anche per i figli orfani delle madri vittime di violenza di genere. Si potrà avere accesso attraverso le prefettura di competenza della provincia di residenza. Si va dal riconoscimento do un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.300 euro.
La ripartizione
I fondi spettano ad alunni e studenti di ogni ordine e grado. A chi frequenta la scuola primaria orfani di madre che faranno domanda saranno assegnati 500 euro. Trecento euro in più a quelli delle medie. Si arriva poi a 1.600 euro per chi frequenta le superiori ed infine 2.300 euro agli universitari.
Come fare domanda
“Le domande per l’erogazione delle borse di studio – si legge in una nota della prefettura di Trapani che in realtà è valida per tutte le altre prefetture – dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2024. L’istanza all’ufficio della prefettura-Area I-Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale”. Per contatti e orari di ricevimento del pubblico è possibile consultare il sito internet della prefettura della propria provincia di residenza e consultare la sezione “servizi ai cittadini”.
La delibera
Il comitato di solidarietà istituito in prefettura ha deliberato gli importi delle borse di studio da erogare ai figli delle vittime di violenza di genere e alle famiglie affidatarie per l’anno scolastico 2023-2024. L’istanza dovrà essere corredata da certificato di iscrizione per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione occorre anche la produzione di un’attestazione relativa al superamento di almeno un terzo degli esami previsti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo.
Cosa allegare
All’istanza occorre allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali, in corso o definiti, in relazione al delitto (sentenze, decreti). Ma anche l’autodichiarazione che il richiedente è orfano per crimini domestici. Per i maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione attestante la non autosufficienza economica. Quindi un reddito inferiore a quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.
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