Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha pubblicato l’ordinanza relativa all’appello delle Associazioni venatorie contro l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia – Sede di Palermo (TAR) del 26/09/2020 con cui, a seguito di ricorso delle Associazioni ambientaliste Legambiente, LIPU e WWF (patrocinate dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo), era stata sospesa parzialmente la stagione di caccia ed erano state bocciate numerose disposizioni del Calendario Venatorio 2020-2021, emanato dall’Assessore all’Agricoltura on. Edy Bandiera.

Ma è battaglia sull’interpretazione dei pronuciamenti visto che anche i cacciatori considerano il provvedimento una vittoria.

Difendendo la legittimità del calendario per la stagione venatoria 2020/2021, l’UN.A.VE.S. (Unione Associazioni Venatorie Siciliane) si è, infatti, costituita in giudizio assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza del foro di Palermo.

Con Decreto n. 839/2020 il Presidente del TAR Sicilia, sede di Palermo ha respinto l’istanza cautelare monocratica proposta dalle Associazioni Ambientaliste, in considerazione della insindacabilità delle scelte tecnico – discrezionali afferenti alla regolazione dell’attività venatoria, nonché della natura consultiva e non vincolante del parere ISPRA.

Tuttavia, in occasione della successiva Camera di Consiglio del 24 settembre 2020 il Tar Sicilia – Palermo, Sezione II, con Ordinanza Cautelare n. 944/2020, pubblicata il 26 settembre 2020, ha sospeso l’efficacia del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e relativi allegati del decreto assessoriale, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2020/2021”, con il quale l’Assessore Regionale ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria in Sicilia.

Per l’effetto, il Giudice amministrativo ha disposto un fermo del prelievo venatorio del Coniglio, della Pavoncella e del Moriglione, oltre che limitato i periodi di caccia per Beccaccia e Volpe.

Pertanto, l’UN.A.VE.S., ancora una volta assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha proposto appello cautelare innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendo l’annullamento e/o riforma della pronuncia cautelare resa dal TAR Sicilia.

In particolare, gli Avvocati Rubino e Valenza hanno messo in rilievo l’erroneità della pronuncia impugnata, contestando l’invasione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione, il difetto di istruttoria, l’illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti, l’assenza di un principio di prova e l’infondatezza del ricorso di primo grado.

Il 16 Dicembre si è svolta la Camera di Consiglio con partecipazione da remoto dei magistrati, ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020.

Con Ordinanza Cautelare n. 816/2020 pubblicata in data 18 Dicembre il CGA ha accolto l’appello cautelare proposto dall’UN.A.VE.S. e ha riformato l’Ordinanza cautelare impugnata.

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto meritevole di tutela la questione della caccia al coniglio selvatico, omessa da tutte le altre associazioni.

Il Collegio, ricalcando la tesi proposta dagli Avvocati Rubino e Valenza, ha asserito che “il parere dell’I.S.P.R.A. non contemplava, alcuno specifico vincolo che dalla Regione possa dirsi immotivatamente inosservato”.

Pertanto, la decisione resa dal CGA segna un’importante svolta in merito all’attività venatoria in Sicilia, offrendo una nuova interpretazione del parere ISPRA e sancendo il riconoscimento di margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione regionale.

Ma per tutto il resto, secondo il CGA, la sospensiva del TAR era adeguatamente motivata e basata su principi condivisibili; pertanto, viene confermata l’illegittimità della c.d. “pre-apertura” (ossia l’anticipazione della stagione di caccia per alcune specie) dei primi giorni di settembre; l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili di Pavoncella e Moriglione (uccelli migratori in declino in Europa, tipici delle zone umide); il divieto di immissioni e abbattimento di Fagiano e Starna; il prolungamento della caccia alla Beccaccia oltre il 10 gennaio, ecc.

Ma sulla caccia al coniglio, sospesa perché non sorretta da adeguati censimenti, per gli ambientalisti permane l’obbligo per la Regione di rispettare il parere e le prescrizioni scientifiche impartite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Quindi quella dei cacciatori sarebbe una vittoria parziale sul singoloaspetto.