Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato il Comune di Casteldaccia (Pa) a risarcire i suoi dipendenti che aveva assunto con contratti a tempo determinato, superando le 36 mensilità senza che tali contratti venissero trasformati a tempo indeterminato. Ora il Comune dovrà risarcirli con l’equivalente di 12 mensilità oltre a interessi.
Secondo la giurisprudenza, qualsiasi cittadino che abbia lavorato per più di tre anni alle dipendenze di un Ente pubblico attraverso contratti a tempo determinato, ha diritto ad avere un risarcimento economico pari almeno ad un anno di stipendio. E’ stata questa la tesi risultata vittoriosa degli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli dello studio legale Leone-Fell, che hanno assistito i dipendenti comunali.
“Ci auguriamo – affermano i legali – che questa vittoria possa servire da monito per tutte le amministrazioni pubbliche che, negli ultimi anni, hanno abusato della contrattazione a tempo determinato, in barba alle regole e a danno dei propri dipendenti”.
Gli avvocati si sono appellati al decreto legislativo n.368/2001 che disciplina proroga e successione dei contratti e contrasta l’abusivo ricorso al contratto a termine. Secondo la norma il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni” e, comunque, per una sola volta e a condizione che la proroga sia determinata da ragioni oggettive riferibili alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulati a tempo determinato. “Da ultimo è stata introdotta la durata complessiva del rapporto a termine che non potrà essere superiore ai tre anni e il cui superamento costituisce un chiaro indice della fattispecie dell’abuso”.
Anche la Corte di Cassazione si è già espressa su casi analoghi. Secondo i giudici della Suprema Corte,“l’abusivo ricorso al contratto a termine è fonte di danno risarcibile il lavoratore che abbia reso la sua prestaezione lavorativa in questa condizione di illegalità”.
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