La cassa integrazione in deroga rappresenta una importante e significativa valvola di sfogo per tutte quelle attività che non sono coperte da tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari contenuti nel decreto legislativo 148 del 2015”.

I vertici di Cna Sicilia salutano positivamente l’accordo raggiunto ieri pomeriggio, dopo una lunga maratona, tra Governo regionale e parti sociali, che dà il via libera allo strumento destinato ai lavoratori colpiti dalla riduzione o dal fermo delle attività connesse all’emergenza sanitaria Covid-19.

“Il provvedimento, in applicazione del decreto “Cura Italia” – affermano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione, tra i firmatari dell’intesa – troverà immediato riscontro tra le aziende, operanti nei diversi settori, la cui applicazione consentirà di alleggerire il peso della retribuzione durante questa drammatica crisi, e comunque fino ad un massimo di 9 settimane. Rispetto alla disponibilità del fondo, siamo convinti che l’attuale capienza quasi certamente non riuscirà soddisfare tutte le richieste. Ecco perché faremo a pieno la nostra parte – assicurano – affinché il fondo venga adeguatamente e opportunamente incrementato e anche la Regione metta in campo i propri strumenti per mettere a disposizione tutte le misure a sostegno dell’economia e del tessuto produttivo siciliano nel segno dell’efficienza e della tempestività”.

E in tema di ammortizzatori sociali, la CNA promuove l’Fsba, il fondo solidarietà bilaterale dell’artigianato, destinato a sostenere e a salvaguardare i dipendenti delle imprese artigiane. “Una misura straordinaria che è stata responsabilmente attivata dal nostro ente bilaterale proprio per fronteggiare questo difficile momento – evidenziano Battiato e Giglione – si tratta di una prestazione specifica di sostegno al reddito, l’erogazione è pari all’80% della retribuzione lorda persa, legato alla sospensione o riduzione dell’attività a causa dell’avanzata del contagio. Anche le imprese con un solo dipendente possono usufruire del beneficio, con una copertura massima di 20 settimane. E per ampliare quanto più possibile la platea – concludono Battiato e Giglione – l’accordo prevede la sospensione del requisito di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risulti assunto in data precedente al 26 febbraio 2020. Inoltre il limite, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno Covid-19 Coronavirus, è sospeso il limite di 6 mesi di regolarità contributiva contributiva per le aziende neo costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento

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