I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduti da Salvatore Veneziano hanno confermato l’esclusione della lista Siciliani Liberi in provincia di Messina.

Ricorso presentato da Ciro Lomonte

Il ricorso è stato presentato da Ciro Lomonte, in qualità di segretario del partito “Siciliani Liberi”. La lista era stata esclusa perché la presentazione era avvenuta alle 16.10, solo dieci minuti rispetto al termine indicato dalla legge delle ore 16.

I delegati del partito Siciliani Liberi erano entrati alle 16 dentro il Tribunale. Un ritardo che sarebbe stato imputato da un guasto imprevisto al sistema informatico del Comune di Patti, protrattosi dalla notte del 25 agosto al pomeriggio del 26 agosto, che non ha consentito ai delegati del partito “Siciliani Liberi” di acquisire tempestivamente i certificati elettorali dei sottoscrittori appartenenti alle liste elettorali del Comune (5 su un totale di 306 firme raccolte).

Secondo la legge è giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: la prima che il ritardo sia “lieve”; la seconda che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all’interno della casa comunale; la terza che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

La sentenza

“Nel caso che ci occupa non è in discussione né la presenza dei delegati all’interno del Tribunale di Messina alle ore 16, provata in atti, né l’esiguità del ritardo maturato, di soli 10 minuti nella presentazione della lista – si legge nelle sentenza – A difettare invece è la terza condizione, non potendosi ritenere diligente il comportamento dei delegati, che hanno atteso inutilmente fino al termine del tempo concesso dalla norma, pur essendo già in possesso di 301 firme certificate, a fronte delle 300 richieste. Non risultano, quindi, sussistenti tutte le tre condizioni cui la giurisprudenza consolidata àncora l’ammissione eccezionale della presentazione delle liste e delle candidature oltre il termine di scadenza; da ciò discende il rigetto del motivo e del ricorso nel suo insieme”.