La prima sezione del Tar della Sicilia ha rigettato il ricorso proposto da Massimo Castiglia contro il Comune di Palermo nei confronti di Giovanni Bronte, per l’annullamento della elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della I circoscrizione (Centro Storico) del Comune di Palermo, dopo le elezioni che hanno avuto luogo domenica 12 giugno 2022  in cui è stato eletto il candidato Bronte Giovanni come presidente. Il ricorrente ha anche chiesto la proclamazione del consigliere circoscrizionale della I Circoscrizione Tramuto Francesco.

Il ricorso presentato da Massimo Castiglia

A presentare il ricorso al Tar Sicilia è stato Massimo Castiglia, difeso dall’avvocato Nadia Spallitta. Il ricorso contro il Comune di Palermo, difeso dall’avvocato Sergio Palesano, nei confronti di Giovanni Bronte, rappresentato dall’avvocato Stefano Scimeca, è stato però rigettato. Il ricorrente  ha impugnato gli atti in epigrafe relativi alle elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della I circoscrizione affermando che “le elezioni si sarebbero svolte in un clima di tensione, caratterizzato dal timore di inquinamento delle operazioni elettorali dopo alcuni arresti per presunto voto di scambio nonché per le difficoltà organizzative legate alla rinuncia di circa 170 Presidenti di seggio e di alcuni scrutatori”. Inoltre secondo il ricorrente molti verbali sarebbero incompleti e presenterebbero errori.

I motivi del ricorso

Il ricorrente aveva anche chiesto di annullare le schede “laddove viene espresso il voto in favore del candidato Tramuto Francesco “detto Zacco detto Ottavio” ritenendole anomale”. E ancora “secondo il § 34 del verbale delle operazioni di voto, ai fini di determinare il totale dei voti riportati dai candidati Presidenti di Circoscrizione, avrebbe dovuto effettuarsi la sommatoria dei voti espressi contestualmente in favore dello stesso Presidente e della lista a quelli espressi in favore del solo candidato Presidente. Invece in gran parte dei verbali delle sezioni (5, 57, 67, 72, 76, 85, 114) tale somma non sarebbe stata calcolata, in danno del ricorrente”.

La decisione del Tar Sicilia

Secondo i Giudici però le irregolarità evidenziate dal ricorrente non hanno inficiato il risultato elettorale, da qui il rigetto del ricorso. Il tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, 2 mila euro, in favore dell’amministrazione, di Francesco Tramuto e di Giovanni Bronte.