“Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l’efficacia dell’ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l’ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; ne’ il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l’ordinanza di demolizione poteva – e doveva – essere eseguita”.
Lo scrive in una nota il Consiglio di Stato e della Giustizia amministrativa che di fatto restituisce nelle mani del sindaco di Casteldaccia la responsabilità della mancata demolizione della ‘villa della morte’ teatro della tragedia costata la vita a nove persone fra cui due bambini.
Il Tar di Palermo non ha mai sospeso l’ordine di demolizione della villetta abusiva di Casteldaccia in cui sabato notte 9 persone sono morte travolte dalla piena del fiume Milicia. Il Comune, che aveva emesso il provvedimento di abbattimento, dunque, avrebbe dovuto demolire l’immobile anche se i proprietari avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo contro la demolizione.
L’ufficio stampa del Consiglio di Stato e della Giustizia Amministrativa precisa in una nota che “il Tar Sicilia – Palermo non ha mai sospeso l’ordinanza di demolizione del sindaco dell’immobile sito in contrada Cavallaro a Casteldaccia travolto dall’esondazione del fiume Milicia (decreto n. 1602 del 2011)”.
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