I beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio pubblico sono inalienabili e quindi non soggetti ad usucapione. E’ questa la motivazione con cui il giudice del tribunale civile di Palermo, II sezione, Maria Rosalia Grassadonia, ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata da due coniugi di Partinico (Pa) che avevano citato in giudizio il Comune chiedendo il riconoscimento per usucapione del diritto di servitù di passaggio su un terreno in contrada Parrini confiscato alla famiglia mafiosa dei Madonia, confinante con un fondo di loro proprietà.
Lo scrive il Giornale di Sicilia. ”Gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l’unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso – scrive il giudice -. Quindi per effetto del decreto di confisca, l’immobile acquista il regime giuridico dei beni demaniali ed è inalienabile a decorrere dalla data dello stesso”. Di conseguenza, ”da quel momento alcun effetto, ai fini dell’usucapione, può produrre il suo possesso, benché continuato e pacifico”.
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