Scattano i commissariamenti dei Comuni siciliani che non hanno provveduto alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie. Si tratta di circa 200 amministrazioni in tutta l’Isola.
Per legge, infatti, ciascun Comune deve avere un numero di farmacie adeguato al numero di cittadini rilevati statisticamente ogni anno, avendo cura di garantire l’accessibilità anche ai residenti in aree scarsamente abitate.
Messina, “Provvedimento garantisce di contare su farmacia nel proprio territorio”
“La nomina dei commissari – sottolinea l’assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica Andrea Messina – è un intervento sostitutivo della Regione che serve a colmare l’inadempienza di quei comuni che hanno l’obbligo di aggiornare le piante organiche con delibera del Consiglio comunale. Si tratta di un provvedimento che garantisce anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate di poter contare su una farmacia nel proprio territorio. Le nomine dei commissari partiranno nei prossimi giorni, pertanto si invitano gli amministratori dei comuni che hanno già adottato i piani a darne tempestivamente comunicazione agli uffici del dipartimento delle Autonomie locali”.
Nello scorso mese di novembre, su richiesta dell’assessorato regionale alla Salute, era stato inviato ai Comuni inadempienti un termine di 60 giorni per procedere.
“Piano farmacie è legittimo”, Tar dà ragione al Comune di Palermo
Il piano delle farmacie approvato dal consiglio comunale di Palermo è legittimo. Lo scorso novembre i giudici del Tar Sicilia hanno respinto il ricorso presentato da tre farmacisti che contestavano l’apertura di un nuovo esercizio commerciale nel quartiere Settecannoli che non avrebbe rispettato la distanza stabilita dal provvedimento del Comune.
La vicenda parte dal 2021, quando due farmacisti, dopo aver partecipato alla procedura per l’assegnazione di una delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, sono risultati vincitori di una sede nel “Quartiere Settecannoli” di Palermo. Si erano messi alla ricerca di un locale dove aprire, ma senza riuscirvi in quanto nella zona assegnata non vi erano locali idonei e disponibili. Dopo ulteriori ricerche in zona, i farmacisti riuscivano a trovare un locale, non precisamente nell’area indicata dal Comune, ma in un’area vicina.
Il Tar Sicilia ha stabilito che nel procedere alla revisione delle zone, diversamente da quanto affermato dalle farmacie che avevano fatto ricorso, il Comune si sia sostanzialmente attenuto ai criteri della distanza minima di legge tra una sede e l’altra, del rapporto tra farmacia ed utenti e all’appartenenza al quartiere di riferimento. Quindi, non c’è stato alcun comportamento illegittimo.
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