Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali: adesso ci sarà tempo fino al 30 aprile. È quanto prevede un decreto firmato dall’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano.

L’elenco, predisposto in attuazione della legge regionale sull’accoglienza e l’inclusione, è suddiviso in due sezioni: mediatori e facilitatori linguistici. La figura del “mediatore culturale” si occupa di favorire i contatti dei cittadini stranieri immigrati con istituzioni e imprese, ne agevola l’accesso ai servizi pubblici e privati, e li assiste, inoltre, nel collegamento con il mondo del lavoro; il “facilitatore linguistico-culturale” è, invece, l’operatore sociale che ha un’esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore e si occupa di agevolare l’informazione e la comunicazione tra cittadini stranieri immigrati e istituzioni, enti pubblici o privati del territorio in cui risiedono.

Le domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali vanno inviate via Pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Il decreto e il regolamento per la presentazione delle istanze sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.

Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale

Per l’iscrizione all’elenco regionale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell’assunzione (per cittadini stranieri);

c) buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e di una lingua e cultura di almeno un Paese di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale;

d) titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) diploma di laurea nelle seguenti classi di laurea L-11, L-12, LM94 o corso di formazione riconosciuto in almeno una regione italiana della durata non inferiore a 600 ore o 300 ore in caso di discente lavoratore comunque non inferiore ai requisiti previsti dal Decreto dell’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 – Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana.

2. Nel caso in cui il mediatore non avesse i requisiti di cui al superiore comma 1 lettera e) questi potrà ugualmente chiedere di essere iscritto all’elenco purché dimostri a mezzo idonea documentazione (contratto di lavoro, dichiarazione azienda, altra idonea documentazione attestante l’attività lavorativa) di aver svolto almeno tre anni di lavoro
anche non continuativo come mediatore culturale.

3. Sono considerati validi, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale, i titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all’estero in armonia con le norme nazionali e regionali in materia di equipollenza dei titoli professionali.

4. Ai fini dell’iscrizione alla sezione dei facilitatori linguistico/culturali, non essendo necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera e), il candidato dovrà allegare alla istanza di iscrizione nell’elenco, sezione Facilitatori linguistico/culturali, idonea documentazione attestante lo svolgimento da almeno 6 mesi di una esperienza lavorativa nell’ambito della facilitazione linguistico/culturale.

Modalità di iscrizione all’elenco regionale

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’Allegato 1, deve essere presentata, dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno, presso l’Assessorato Regionale della famiglia, della politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – Servizio 3 – Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l’accoglienza e l’inclusione e Politiche per i siciliani all’estero.

2. Nella domanda possono essere precisati i seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti dall’interessato nella formazione o nel lavoro:

a) ambito istituzionale;
b) ambito scolastico – educativo;
c) ambito lavorativo;
d) ambito sociale e sanitario;
e) ambito abitativo;
f) ambito MSNA.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell’assunzione (per cittadini stranieri);
c) copia autentica dei titoli di studio, degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione e dei percorsi didattici, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tali titoli, e allo svolgimento dell’attività lavorativa di cui all’articolo n. 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento;
d) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l’idoneità dell’interessato ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale.
4. L’iscrizione all’elenco regionale o l’eventuale diniego sono disposti con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
5. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l’amministrazione può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine di cui al comma 5 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

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