Bilanci alterati fin dal 2015 e ininterrottamente fino al 2018 allo scopo di rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita avrebbero portato all’iscrizione del Palermo calcio al campionato 2017/2018 senza che ci fossero i presupposti gestionali.

Sarebbe questa la reale motivazione della retrocessione in serie C del Palermo dovuta a ‘responsabilità oggettiva’ non legata direttamente alla sequenza di cessioni, poi smentite o non andate a buon fine, della società rosa.

“Il Collegio ritiene che il quadro emerso dalle vicende  descritte appare in tutta la sua gravità – scrivono nella sentenza i giudici federali – idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita”.

Ma le motivazioni della sentenza depositata oggi  a fronte del deferimento vanno oltre. “A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite  ininterrottamente dal 2015 al 2018 – continuano i giudici – e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato di calcio 2017/2018”.

Una formulazione dura e che trova riscontri nella giurisprudenza sportiva mettendo, dunque, seriamente a rischio il titolo sportivo rosanero anche in vista dell’inevitabile appello.

Al centro delle ‘condotte elusive’ ci sono le medesime contestazioni che la giustizia ordinaria muove all’amministrazione Zamparini e che hanno condotto all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura e respinta dal tribunale civile (anche se reiterata e adesso pendente dopo una imputazione penale perfino nei confronti del giudice ma poi caduta) e all’inchiesta penale che ha portato l’ex presidente Maurizio Zamparini agli arresti domiciliari.

Nell’ipotesi della Procura, adesso ampiamente ripresa dalla giustizia sportiva, Zamparini si sarebbe sistematicamente servito della Mepal S.r.l., società nata per la commercializzazione dei prodotti rosanero di cui era l’ amministratore di fatto, come di una sorte di ‘cassaforte’, per mettere al riparo le disponibilità correnti della società dalle procedure esecutive dell’Erario, nei cui confronti il club era esposto per milioni di euro fino al 2017.

Per rendere possibili tali spostamenti di denaro, sarebbero stati simulati dei finanziamenti verso la Mepal S.r.l.

La Mepal è stata ceduta per 40 milioni a una società con sede in Lussemburgo, la Alyssa, che, per i pm, sarebbe comunque sempre riconducibile a Zamparini.

Secondo la Procura il valore del marchio sarebbe stato nettamente inferiore e la sopravvalutazione avrebbe consentito di creare una sorta di riserva monetaria poi reimpiegata per ripianare il bilancio in rosso di 27 milioni di euro della Us Città di Palermo. Secondo l’accusa, peraltro, l’operazione di cessione sarebbe stata fittizia visto che la Alyssa di fatto era della famiglia Zamparini.

“Va rilevato – scrivono i giudici sportivi – fra l’altro, che dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che altri € 5.700.000,00 sarebbero stati pagati dalla Alyssa mediante compensazione di un credito che lo stesso Zamparini, ma non si comprende a quale titolo, vantava nei confronti della US Città di Palermo Spa”.

“D’altronde le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale Fallimentare che ha ritenuto, ai fini della dichiarazione di fallimento, che il debito della Alyssa dovesse considerarsi liquido ed esigibile sono state attentamente tenute in considerazione dai giudici penali, che hanno comunque confermato il giudizio di disvalore relativamente alle condotte tenute nella vicenda in questione – scrivono ancora i giudici sportivi – partendo dal presupposto che le valutazioni del Tribunale fallimentare sono state fatte sulla mera scorta della documentazione ufficiale, senza tener conto dell’enorme serie di elementi a disposizione nel giudizio penale; ciò nonostante i giudice fallimentare, sulla scorta della consulenza tecnica ha comunque evidenziato elementi di criticità in ordine alle due garanzie rilasciate dalla società Gasda e dalla stessa Mepal”.

“D’altronde, pur a voler ammettere la legittimità dell’operazione, ma così non è – scrivono infine i giudici – appare del tutto abnorme il valore pari a 40 milioni di euro di acquisto della società Mepal a fronte di un valore contabilizzato pari a 18 milioni circa”.

Il Palermo ha 10 giorni per fare ricorso. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini.

RETROCESSIONE PALERMO, PARLA IL PRESIDENTE ALBANESE

 

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