Se vivere un amore a distanza può rappresentare quasi un sinonimo di relazione impossibile, almeno un’altra lontananza può oggettivamente destare preoccupazione nelle relazioni familiari: è il caso della gestione d’una malattia grave che costringa a prendersi cura di un congiunto.
Ebbene, una novità, nel panorama giurisprudenziale, potrebbe ricomporre molte famiglie costrette a vivere divise per ragioni di lavoro. Lo ha stabilito, a favore di una dipendente siciliana in servizio a Torino, presso il Ministero della Giustizia, la recente sentenza del Tribunale ordinario del capoluogo piemontese (sezione Lavoro) che ha accolto, per dover prestare assistenza e cure a un proprio affine (nella fattispecie il suocero), le ragioni della ricorrente, unica a poter far fronte a tali incombenze.
Andiamo con ordine. Nel comparto giustizia, da ben 12 anni (ovvero dall’accordo del 2007), non venivano effettuati interpelli concertati con i sindacati (vale a dire mobilità interne); ciò ha comportato che, di fatto, la normativa posta a tutela dei disabili è stata “congelata” illegittimamente: tutti i dipendenti non potevano chiedere trasferimenti o quanto meno distacchi per l’assistenza di parenti con disabilità grave al di fuori delle procedure di mobilità.
Il Ministero della Giustizia ha sempre negato, infatti, il trasferimento per gli assistenti giudiziari e i cancellieri aventi la necessità di assistere un parente e/o affine entro il terzo grado, soprattutto quando tali richieste venivano presentate al di fuori delle procedure di mobilità collettiva nel comparto di riferimento. Tale prassi ultradecennale è stata ritenuta incongrua, come prospettato in giudizio dalla dipendente siciliana (tesi sostenuta dagli avvocati Alessio Ardizzone e Christian Conti) dal magistrato di Torino in quanto – come chiosa l’avv. Conti «in evidente violazione della Legge 104/1992 (legge quadro di assistenza alle persone con handicap) e dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009».
Ebbene, il Giudice del lavoro di Torino, accogliendo il ricorso, ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente siciliana, assistente giudiziario di origini palermitane e neovincitrice di concorso, in servizio presso il Tribunale di Torino, ad essere trasferita presso una sede giudiziaria di Palermo, proprio al fine di assistere l’anziano suocero portatore di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992).
«Tale pronuncia è altresì di fondamentale importanza – conclude l’avv. Ardizzone – in quanto ha ritenuto irrilevante il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di assegnazione, affermando la prevalenza della normativa sopra citata, posta a tutela dei disabili rispetto ai contratti collettivi di categoria».
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