Niente da fare per la scuola di danza di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Sulla struttura, sita in via Resuttana, è stata emessa una sentenza di sfratto dalla sezione civile del Tribinale monocratico di Palermo.
Carmen Russo si era opposta allo sfratto
Il giudice ha così dato ragione all’Immobil Sud Resuttana Srl, società proprietaria dell’immobile che ospitava l’accademia rappresentata dall’avvocato Giampiero Saverino. L’azienda aveva chiesto la risoluzione del contratto, redatto nel 2014, per morosità.
Il Tribunale di Palermo ha così condannato la soubrette, attualmente in gara al Grande Fratello Vip, all’immediato rilascio dell’immobile. E al risarcimento, in favore della società, di circa 4000 euro. La celebre coppia non ha pagato l’affitto per un anno, da marzo 2020 al marzo 2021. Solo la mensilità relativa al mese di settembre 2020 è stata effettivamente versata dai vip.
Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi era stati costretti alla chiusura a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Ciò aveva impedito ai due di potere effettivamente esercitare l’attività economica. Elemento che aveva motivato, a dire della difesa, la contestazione della convalida dello sfratto. Il tribunale rileva che “la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine”.
Le motivazioni della sentenza
L’Immobil Sud che dovrebbe avere circa 30 mila euro per canoni d’affitto arretrati, ha richiesto il pagamento con un altro decreto ingiuntivo. Sulla causa che ha portato al mancato pagamento dell’affitto attribuita alle ordinanze per il covid che non consentivano le lezioni – secondo la coppia di ballerini – il Tribunale ritiene che “le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. E ciò, neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita”.
“In secondo luogo – scrive il giudice – ove per l’ipotesi in esame si dovesse ammettere – come altresì indicato dalla conduttrice – l’applicabilità dei rimedi dettati dall’ordinamento per far fronte alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (conclusione, peraltro, non pacifica), il Tribunale osserva, che – nel caso di impossibilità totale – il conduttore dovrebbe comunque restituire il bene e – nel caso di impossibilità parziale – egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone”.
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