La Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, presieduta da Giovanni Coppola, relatore Tommaso Brancato con sentenza n. 78/A/2017, ha condannato Domenico Pirracchio, Dirigente e Segretario provinciale del Sindacato Funzionari Bancari, al risarcimento del danno di euro 90.325,87 a favore della, Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (Crias).
Secondo quanto si legge nella sentenza il dirigente sindacale del Sinfub dal 22 ottobre 2002 al 28 febbraio 2009, ha usufruito indebitamente, nel periodo dal 18 agosto 2003 fino al 7 novembre 2008, di permessi sindacali retribuiti in base alla legge 20 maggio 1970 senza documentare, sia pure successivamente, l’avvenuta partecipazione alle riunioni sindacali per le quali si assentava dal servizio.
Il Giudice d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non è soggetta a preventiva autorizzazione del datore di lavoro la partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni sindacali, ma ciò non esclude che il sindacalista dia dimostrazione di avere effettivamente partecipato a dette riunioni attraverso idonea certificazione, la cui mancanza rende l’assenza ingiustificata, con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito. Nonostante le reiterate richieste da parte della Crias, Pirracchio non ha mai prodotto la richiesta certificazione, trincerandosi dietro una generica incontrollabilità del suo operato di dirigente sindacale e, di conseguenza, è stato condannato a restituire l’importo di 90 mila euro per le ore di assenze ingiustificate.
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