Stop a quota 100 e ai prepensionamenti alla Regione siciliana. E’ uno degli effetti della sentenza 235 del 2020 della Suprema Corte che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 3 diversi articoli del collegato alla finanziaria regionale del 2019 ovvero la legge regionale 14 del 6 agosto 2019.
Le norme censurate in particolare sono gli articolo 3, 7 e 11 di quella legge che nasceva per norme urgenti per l’aeroporto di Trapani Birgi ma era diventata uno dei due grandi contenitori per ogni sorta di norma rimasta fuori dalla Legge di stabilità siciliana al culmine di una lunga serie di scontri d’aula che avevano condotto ad una approvazione tardiva e parziale proprio della Finanziaria a maggio, rinviando ai collegati tante altre norme.
Gli articoli adesso censurati dalla Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno saltare, con lo stop all’articolo 3 le risorse per l’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (la previsione di spesa per l’anno 2019 non vedeva previsioni analoghe nel medio e lungo termine come previsto della legge); con lo stop all’articolo 11 il rinvio di due anni dell’obbligatorietà dell’armonizzazione contabile per partecipate e controllate ma soprattutto, con lo stop all’articolo 7, il prepensionamento di molti regionali.
Se la prima censura, quella riguardante il Garante, ha effetto solo sulle attività dello stesso garante e sull’Ufficio alle sue dirette dipendenze che valeva circa 45 mila euro l’anno, più preoccupanti sono le altre norme.
Per quel che riguarda l’articolo 11 pur trattandosi di una norma tecnica questa ha impatto sui bilanci degli enti sottoposti a controllo e vigilanza e sulle partecipate. Il rinvio sarebbe stata competenza dello stato. Chi non si è adeguato alle nuove disposizione contabili, dunque, dovrà farlo in fretta e furia e saranno dolori.
Ma l’impatto maggiore è lo stop all’articolo 7 che di fatto dice no a quota 100 e al prepensionamento dei regionali in base ai commi impugnati. La norma siciliana tendeva a uniformare il trattamento dei regionali con quello degli statali ottenuto proprio in base alla legge su quota 100 mentre consentiva il pensionamento con un aumento dei requisiti limitati a 3 mesi: cCon queste due norme la regione avrebbe anche ottenuto risparmi in bilancio.
Per la Consulta non è un problema di equità ma di bilancio. Il pensionamento di queste due fasce non sarebbe un risparmio visto che la regione continua a pagare sul bilancio d’esercizio anche le quote per il fondo pensioni.
La reazione della Regione alla notifica della sentenza è stata immediata. Con una circolare di oggi stesso il Dipartimento della Funzione Pubblica annuncia l’annullamento dei benefici e l’archiviazione di tutte le domande di pensione che erano state presentate in base a questa norma. Si tratta di circa 600 dipendenti, un centinaio o poco più che sarebbero andati in pensione con quota 100 e una quota fra 4 e 500 che sarebbero andati con i benefici di ‘scivolo’ di contribuzione.
Di fatto i beffati, ancora una volta, sono i dipendenti che sarebbero andati in pensione da qui a fine anno. La reazione sindacale segue a stretto giro la nota inviata dall’assessorato regionale alla Funzione Pubblica “Serve una nuova iniziativa legislativa, stavolta supportata da un’adeguata relazione tecnica, che sani le lacune evidenziate dalla Corte – dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal – così da superare la bocciatura e riconoscere i giusti diritti a lavoratori che sarebbero altrimenti discriminati. Il rischio è che si blocchi il pensionamento di chi ha già fatto domanda”.
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