• Illegittimo l’annullamento in sanatoria d’immobile a Lampedusa
  • A distanza di quasi 7 anni dal rilascio del titolo edilizio
  • Il CGA lo ha deciso e il presidente della regione ha annullato l’atto

A Lampedusa il Presidente della Regione dichiara illegittimo l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria a distanza di sette anni. Nel 2011 il Comune di Lampedusa e Linosa aveva rilasciato in favore della società W.S. srl la concessione edilizia per un fabbricato costruito in data antecedente al 1976 a Lampedusa e oggi, ricade in zona vincolata e all’interno della Riserva Naturale Orientata.

L’annullamento in autotutela

A distanza di quasi 7 anni dal rilascio del titolo edilizio, il Comune di Lampedusa e Linosa ha disposto l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria per la presunta mancata acquisizione del nullaosta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente necessario per gli immobili ricadenti all’interno delle riserve naturalistiche.

Il ricorso della società

A questo punto la società, con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione deducendo illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sotto diversi profili. In particolare, i difensori Rubino ed Airo’ hanno eccepito il difetto di motivazione poiché l’ l’interesse pubblico finalizzato al ripristino della legalità violata, in assenza di un’adeguata e compiuta istruttoria, non può assumersi senza ricorrere a prove di fatto come prevalente rispetto alla posizione del privato che negli anni, sulla base del titolo assentito, ha consolidato l’aspettativa di mantenere legittimamente l’immobile in questione.

La decisione del Cga

Il CGA, nell’esprimere il proprio parere di competenza sul ricorso straordinario presentato dalla W.S. s.r.l. ha ritenuto di condividere le difese dei legali, “in coerenza con la soluzione adottata in giurisprudenza che ha come presupposto una necessaria motivazione “rafforzata”, laddove l’intervento che si vuole essere ripristinatorio della legalità non sia stato tempestivo o abbia violato il termine previsto dei 18 mesi”. Per effetto del predetto parere il presidente della Regione ha definitivamente accolto il ricorso della Società W.S. s.r.l. e per l’effetto annullando il provvedimento impugnato viene ripristino il titolo in sanatoria rilasciato in precedenza. Per tanto, la società ricorrente potrà mantenere il proprio immobile essendo preclusa la possibilità per il Comune di demolire l’immobile a fronte di un valido titolo di sanatoria.