I giudici del Tar di Palermo hanno legittimato l’appalto dell’Asp di Agrigento per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi e radioattivi prodotti dalle strutture sanitarie e ospedali dell’azienda. L’appalto dal seggio di gara era stato affidato ad un’impresa di San Biagio Platani. La seconda classificata ha contestato l’esito e ha presentato ricorso.

La sentenza

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso. Sono state accolte le tesi degli avvocati della ditta di San Biagio Platani, Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airò. Secondo la ditta arrivata al secondo posto, la società che aveva vinto l’appalto non aveva tutti i requisiti per la partecipazione alla gara, un difetto di iscrizione nel registro delle imprese e che non avesse allegato un’idonea convenzione con impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti necessaria per lo svolgimento del servizio. Gli avvocati hanno dimostrato che già in sede di gara tutti i documenti erano in regola compresa l’iscrizione camerale coerente con l’oggetto dell’appalto e che la convenzione con impianto di trattamento allegata all’offerta fosse conforme al disciplinare di gara.

Il ricorso di un’impresa portuale

La terza sezione del Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un’impresa portuale contro il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che, nell’ambito della liberalizzazione dei servizi portuali, con apposita norma regolamentare, ha definito le operazioni di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio come servizi portuali e non come operazioni portuali.

Ciò significa che gli armatori, soprattutto i piccoli, potranno avviare la cosiddetta “autoproduzione” per questi servizi, impiegando il proprio personale, senza rivolgersi alle imprese portuali. Nella sentenza, i giudici amministrativi (presidente Maria Cristina Quiligotti, consigliere Maria Cappellano, referendario Calogero Commandatore) sono arrivati alla conclusione che “rizzaggio e derizzaggio delle merci si possono ricondurre alla disciplina dei servizi portuali specialistici, in quanto strettamente connessi al ciclo delle operazioni che si svolgono nel porto, e aventi, oltre a importanti profili di sicurezza della navigazione, anche un aspetto economico e, pertanto, necessariamente subordinate al potere autorizzativo dell’Autorità portuale”.

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