Ennesima censura giudiziaria al progetto Spartacus e all’intero sistema della formazione professionale pensato nell’era Crocetta. Con un pronunciamento definitivo di fatto il Cga demolisce l’impianto dell’albo dei formatori istituito proprio in quegli anni e definisce tale albo al massimo elemento per l’attribuzione di un punteggio in graduatoria ma non alle stregua di veri ‘albi’ considerandolo un mero elenco. Di fatto l’iscrizione nell’elenco non può essere titolo di partecipazione o esclusione ad un progetto.

La vicenda che potrebbe mettere l’ennesimo precedente, nel dettaglio riguarda tre concorrenti: Giuseppe Salsedo, Valentina Messina e Claudia di Caro tutti di Agrigento,operatori del settore della formazione professionale, che avevano presentato domanda di partecipazione al progetto Spartacus indetto dal CIAPI di Priolo.

Tuttavia in sede di pubblicazione della graduatoria della procedura selettiva i citati soggetti venivano dichiarati non idonei a causa del mancato possesso dell’iscrizione all’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana, erroneamente considerato dall’amministrazione regionale come requisito di partecipazione alla procedura.

Pertanto gli stessi agivano in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione e per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’inserimento in graduatoria in posizione utile all’interno dei soggetti idonei della selezione, per titoli, di esperti in materia di politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego bandita dal C.P.I. di Agrigento

In particolare, gli avvocati Rubino e Marino evidenziavano che l’iscrizione all’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana era stata erroneamente ritenuta dall’amministrazione come requisito indefettibile di partecipazione alla selezione, rivestendo, diversamente, la natura di titolo ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio (in questo caso di 10 punti) in graduatoria. E che, ove esistente, tale causa di esclusione sarebbe comunque illegittima, poiché non prevista dalle fonti normative che disciplinavano la selezione.

Al termine dell’iter processuale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ( C.G.A.) , condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto il ricorso degli operatori della formazione professionale, annullando i provvedimenti di esclusione e riconoscendo pertanto il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti tra gli idonei nella graduatoria del progetto.

Per effetto di tale pronuncia i succitati soggetti potranno agire in sede risarcitoria al fine di ottenere il ristoro dei danni connessi alla mancata partecipazione al progetto in questione .

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