“Il ricorso presentato” dai legali del sindaco Salvo Pogliese contro la prefettura e il ministero dell’Interno sulla sua sospensione per 18 mesi dall’incarico di primo cittadino di Catania, in applicazione della legge Severino, è “inammissibile, nullo e, comunque, infondato per difetto dei requisiti”. Lo afferma la Procura di Catania in una memoria depositata nella prima sezione del tribunale civile del capoluogo etneo davanti alla quale si celebra oggi l’udienza. La decisione è attesa per i prossimi giorni.

Il caso su cui ruota tutto attorno

Pogliese è stato condannato il 23 luglio 2020 dal tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo sui rimborsi all’Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Il processo d’appello comincerà il prossimo 9 giugno. Al centro del contenzioso davanti al tribunale civile di Catania l’applicazione della sospensione dall’incarico di sindaco e, in particolare, se si può interrompere o meno il conteggio della durata dei 18 mesi. Secondo i legali di Pogliese, gli avvocati Eugenio Marano e Claudio Milazzo, non è possibile, proprio perché, sostengono, è un provvedimento cautelare con un inizio e una fine. Per la prefettura di Catania invece la durata può essere “congelata” per poi fare ripartire il conteggio dall’interruzione. Quest’ultima tesi è stata condivisa dalla Procura di Catania.

Le motivazioni della Procura

“La inammissibilità – motiva il procuratore aggiunto Agata Santonocito nella memoria depositata per l’udienza di oggi – discende dalla funzione integratrice e residuale dell’articolo 700 del codice di procedura civile dalla quale deriva che si possa ricorrere a tale istituto solo quando non vi siano altri procedimenti d’urgenza tipici, quando gli stessi non siano efficaci e, comunque, quando il diritto da salvaguardare debba essere fatto valere nell’ordinario giudizio di cognizione”. Inoltre, ritiene la Procura, il ricorso è anche che “da ritenere nullo per l’indeterminatezza del “petitum”, cioè l’oggetto della domanda. E sul “fumus boni iuri” osserva che le argomentazioni della difesa sui 18 mesi come “perimetro temporale entro il quale si può sospendere un amministratore” sono “contrarie non solo al dato letterale della norma e alla interpretazione datane dalla Giurisprudenza, ma anche alla logica”.

La nota delle prefettura

La Procura sottolinea inoltre come “la nota del prefetto del 24 gennaio 2022 non può qualificarsi come provvedimento amministrativo, ma rappresenta piuttosto una comunicazione” per “chiarire dal punto di vista della Pubblica amministrazione” la “durata della sospensione residua”.

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