Continua l’impegno del governo a sostegno dell’occupazione giovanile. Con la Circolare n. 70 del 15/06/2022 l’INPS ha reso note le istruzioni operative dello sgravio contributivo al 100%, destinato ai datori di lavoro, che effettuino assunzioni con contratto di apprendistato di I livello.

L’agevolazione interesserà le assunzioni, effettuate nel 2022, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dalle aziende con un numero di lavoratori pari o inferiore a 9.

In particolare, i neoassunti dovranno avere un’età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti ed essere iscritti ad un corso di istruzione per il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado.

La misura, introdotta dall’art. 43 del DLgs. 81/2015 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2022, ha riscosso negli anni passati larghi consensi in Sicilia, che solo nel 2021 si è collocata tra le prime regioni italiane per numero di contratti di apprendistato stipulati.

Ad attirare le aziende siciliane il particolare modello di apprendimento, capace di coniugare formazione e lavoro, in sinergia con le imprese del territorio e in linea con le esigenze del tessuto produttivo locale.

I beneficiari 

Potranno usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro che:

  • effettuino assunzioni finalizzate al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • assumano nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022;
  • possiedano il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • rispettino le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge; gli accordi e contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Cosa prevede l’agevolazione

In base alla nuova circolare INPS l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296 del 2006, sarà azzerata per i primi 36 mesi. Per gli anni successivi al terzo, sarà  confermata l’aliquota contributiva del 10%.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimarrà, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo alla fine della formazione.

Ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo, bisognerà, inoltre, tenere conto dei precedenti periodi di apprendistato svolti dal lavoratore presso altre aziende. In quel caso lo sgravio totale potrà essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo.

L’agevolazione sarà cumulabile con l’esonero dal pagamento del ticket di licenziamento e dal versamento dell’aliquota di finanziamento per la NASPI (1,61%) e in base alla riforma degli ammortizzatori sociali, in vigore da gennaio 2022, che ha esteso la cassa integrazione anche agli apprendisti di I livello, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della relativa aliquota di finanziamento.