Nel contesto dell’obbligo vaccinale, il personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, come quello sanitario e scolastico, è chiamato a rispettare i “doveri di protezione e di solidarietà” enunciati dalla Consulta. Questo principio è stato recentemente confermato dal Tar dell’Emilia-Romagna in un caso che coinvolge un carabiniere, appuntato scelto in servizio al comando Legione Emilia-Romagna, il quale aveva scelto di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid.

La sospensione dal lavoro e la decisione del Tar

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato dall’interessato riguardo alla sua sospensione dal lavoro e alla perdita della retribuzione, decisione presa il 31 dicembre 2021. Il collegio, con il presidente estensore Ugo Di Benedetto, ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, evidenziando che l’efficacia e la sicurezza dei vaccini sono state dimostrate attraverso procedure rigorose e standard di ricerca condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

La giustificazione dell’obbligo vaccinale

Secondo il Tar, non esistono ragioni per considerare il “sacrificio imposto” dalla vaccinazione obbligatoria come eccessivo o sproporzionato alla luce della valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici. Inoltre, la vaccinazione obbligatoria non costituisce un’ingerenza indebita nella vita privata, poiché perseguire l’interesse pubblico nel contenimento del contagio durante una pandemia globale rappresenta un obiettivo legittimo. Questo obiettivo si concentra sulla tutela della società democratica, in particolare dei soggetti più vulnerabili, di fronte alla minaccia di un virus altamente trasmissibile e pericoloso.

Articoli correlati