Per la Corte di cassazione, a un’impresa accusata di evasione fiscale si possono sequestrare anche i soldi incassati dopo la violazione con un’attività regolare. Il principio viene dalla sentenza n. 21685 del 2023, tornata al centro dell’attenzione insieme a una pronuncia del 2026. Esiste, però, un tetto: il sequestro non può superare il valore del profitto ottenuto con il reato.

Evasione fiscale e sequestro dei conti: il caso della società di trasporti

La vicenda riguarda una società di trasporti finita sotto procedimento per un’omissione fiscale. Secondo la ricostruzione, l’omissione le aveva procurato un vantaggio di 166.240 euro. Il giudice aveva disposto il sequestro preventivo di una somma equivalente, trovata sui conti correnti della società.

La difesa sosteneva due cose:

  • il denaro bloccato non era quello sottratto all’Erario;
  • quelle somme venivano dall’attività commerciale lecita svolta dopo la violazione.

La Cassazione ha respinto questa linea. Come spiega QuiFinanza, nei reati tributari il profitto può consistere in un risparmio d’imposta, cioè in tasse non pagate. Quel risparmio resta nelle casse dell’impresa e si mescola con gli incassi successivi.

Evasione fiscale: perché contano i soldi sul conto e non quelle banconote

Il ragionamento della Corte parte dalla fungibilità del denaro: una somma vale l’altra. Per sequestrare non serve rintracciare gli stessi euro corrispondenti all’imposta evasa, conta quanta liquidità è disponibile.

Facciamo un esempio. Un’impresa non versa 10mila euro di imposte e poi continua a lavorare e a incassare. I 10mila euro risparmiati restano nel patrimonio e non si distinguono più dai nuovi ricavi. Per questo, secondo la Corte, il fatto che i versamenti successivi abbiano un’origine lecita non basta da solo a escludere il sequestro.

Sequestro dei conti: cosa non può fare il giudice

Il principio non autorizza a bloccare tutto. Le fonti indicano tre limiti:

  • il valore: il sequestro deve restare entro il profitto contestato, nel caso della società di trasporti 166.240 euro;
  • i conti: il provvedimento non può congelare in blocco ogni conto dell’impresa;
  • i soggetti: la posizione della società va tenuta distinta da quella delle persone fisiche coinvolte.

Il riferimento normativo è l’articolo 12 bis del decreto legislativo 74/2000, che regola sequestro e confisca nei reati tributari.

Confisca diretta e confisca per equivalente: la differenza

Le due misure non vanno confuse:

  • la confisca diretta colpisce il profitto del reato;
  • la confisca per equivalente colpisce beni di valore corrispondente, quando il profitto non si può più aggredire direttamente.

Secondo la lettura di QuiFinanza, la seconda ha una funzione anche sanzionatoria.

La sentenza del 2026: l’intero profitto a carico di un solo concorrente

Il secondo caso è quello deciso dalla Terza sezione penale con la sentenza n. 6287 del 17 febbraio 2026. Secondo Edotto, il gip di Milano aveva disposto un sequestro per equivalente in un’indagine su una frode Iva con fatture per operazioni inesistenti. All’indagato venivano contestate anche l’associazione per delinquere e la dichiarazione fraudolenta.

Il meccanismo contestato, ricostruisce Brocardi, puntava a creare crediti Iva fittizi, con un risparmio d’imposta indebito per le società coinvolte. La difesa chiedeva che ogni concorrente rispondesse solo della propria quota di profitto, richiamando le Sezioni unite n. 13783/2024.

La Corte ha dato un’altra lettura. Nei reati tributari commessi nell’interesse di una società, se il profitto non si può confiscare direttamente all’ente, la confisca per equivalente può colpire uno o più concorrenti persone fisiche, anche per l’intero importo. Il limite resta il profitto complessivo, senza duplicazioni. Il riparto previsto dalle Sezioni unite per i reati comuni, secondo i giudici, non si applica in automatico ai reati tributari.

Cosa resta aperto: immobili e rischio di dispersione

La sentenza del 2026 ha accolto il ricorso solo in parte. Per il sequestro di immobili e beni mobili registrati serve una motivazione specifica sul periculum in mora, cioè sul rischio concreto che i beni vengano dispersi. Quel rischio, per la Corte, non si può ricavare solo dal modo in cui veniva movimentato il denaro. Su questo punto l’ordinanza è stata annullata con rinvio e un nuovo giudice dovrà tornare a pronunciarsi.