Concorso annullato all’Arpa Sicilia e scatta il maxi ricorso. Serviva a reclutare 57 dipendenti a tempo pieno e indeterminato ed erano già state effettuate le prime prove quando è arrivato, nello scorso mese di dicembre, lo stop

Sindacato ricorre al Tar

Adesso è stato presentato al Tar il maxi ricorso contro l’annullamento del concorso indetto da Arpa Sicilia. La Fials tramite l’avvocato Francesco Russo Bavisotto ha chiesto, assieme a 82 concorrenti, di revocare il provvedimento con il quale era stata annullata la procedura per reclutare 57 dipendenti indispensabili, a dire dell’Azienda, per garantire le attività istituzionali di Arpa. Una selezione che aveva visto la partecipazione di circa 14 mila persone in cerca di un posto di lavoro dopo anni di pandemia.

Chiesta sospensione cautelare

I ricorrenti fanno istanza di sospensione cautelare ritenendo “sussistente il fumus boni juris del ricorso e il pericolo di pregiudizio irreparabile, sia sotto il profilo del rischio di perdita definitiva della possibilità di assunzione concretizzatasi per i ricorrenti, che sotto il profilo della persistente lesione dell’interesse pubblico all’espletamento del concorso”.

Grave danno per Arpa e per i suoi dipendenti

“L’annullamento – spiega Enzo Munafò, segretario provinciale della Fials – rappresenta un grave danno per l’Arpa e i suoi dipendenti, che da tempo si trovano in gravi difficoltà organizzative e nella impossibilità di garantire servizi essenziali indispensabili alla tutela e al controllo dell’ambiente. È inconcepibile quanto avvenuto, l’amministrazione non è in grado di portare avanti una procedura di selezione concorsuale, creando con la revoca un doppio danno, in primis ai dipendenti che attendono ancora rinforzi e che oltre al lavoro straordinario, vengono chiamati ad effettuare “progetti obiettivo mirati”, per garantire “servizi essenziali istituzionali”, e in secundum negando ai tantissimi candidati una possibilità di trovare occupazione”.

Per i ricorrenti annullamento illegittimo

L’azienda, per giustificare il provvedimento di annullamento, aveva sostenuto che dalla preselezione bisognava esonerare i dipendenti interni, ritenendoli già ammessi al concorso. Secondo la Fials però “il provvedimento di annullamento appare illegittimo e contrario ai principi dell’interesse pubblico, alla copertura dei posti vacanti”. Nel caso di revoca anche parziale del concorso, i ricorrenti chiedono di “condannare l’Arpa Sicilia al risarcimento del danno loro subito e indennizzo nei confronti dei candidati ricorrenti “revocati” o non ammessi, per le spese ed i disagi vanamente subiti e per la lesione dell’aspettativa che gli stessi avevano posto sul concorso, attesa la colpevole alternanza di provvedimenti contrastanti emessi dall’amministrazione durante la procedura, che ne hanno determinato il fallimento”.

La storia del concorso

Il concorso era stato pubblicato oltre un anno e mezzo or soni, le prime prove errano state fatte, quandfo è arrivato  lo stop. L’Arpa Sicilia ha bloccato nello scorso mese di dicembre il concorso per l’assunzione di 57 unità (a tempo pieno e indeterminato), che è stato annullato con delibera del quindici dicembre.

Le prove già effettuate anche dagli interni

Il bando era stato pubblicato il 31 luglio 2020, gli iscritti al concorso erano circa 13.500 in totale per i vari profili. Per ogni profilo alle prove si è presentata circa la metà dei candidati. Dopo un anno e mezzo, e con le prime prove preselettive già svolte, alla fine il concorso delle 57 unità di Arpa Sicilia è stato annullato per un incredibile vizio di forma. Un errore che lascia sorpresi: i dipendenti non dovevano svolgere la prova preselettiva.

Le motivazioni dello stop

Il decreto del Direttore Generale dell’Arpa Vincenzo Infantino (n. 543) motiva così: “Considerato che l’esonero dei dipendenti in servizio dalla prova preselettiva concordato in sede sindacale, in quanto volto al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e abilità del personale già in servizio appare legittimo e la mancata previsione dello stesso nel bando frustra le aspettative di quest’ultimi, che per effetto dell’avviso integrativo del 27.10.2021, poi ritirato, si sono trovati in presenza di regole concorsuali poco chiare e non lineari idonee a creare confusione, con conseguente possibilità dei partecipanti di dar corso a conteziosi che ritarderebbero il reclutamento del personale oggetto del concorso; ritento che il principio di buon andamento impone di operare in modo chiaro e lineare, in modo tale da fornire ai candidati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; ritenuto altresì che con DL n. 44/2021 convertito in L. 76/2021, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale non dirigenziale, è stata prevista, nel periodo emergenziale, l’eliminazione della prova preselettiva; considerato che il blocco della procedura concorsuale avviata, per effetto dei possibili ricorsi, pregiudicherebbe l’Agenzia nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla legge, stante che la stessa è a corto di personale (le risorse umane attualmente impiegate sono nettamente sottodimensionate rispetto alle previsioni del piano dei fabbisogni) e pertanto si è in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione della selezione concorsuale appena avviata e depongono per la sua riedizione mediante la revoca in autotutela del bando ai sensi dell’art. 21 quienquies della legge n. 241/1990; Ritenuto dunque di dovere procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso di cui al DDG n. 406/2020 riservandosi di ribandire lo stesso con l’espressa previsione dell’esonero dei dipendenti in servizio dalle prove preselettive ed alla luce delle nuove previsioni normative introdotte dal D.L. 0/2021 convertito in L. n. 113 del 06/08/2021″.

Ora la parola spetterà ai giudici per stabilire se è legittimo lo stop o se è fondata l’impostazione de ricorrenti