Accolto dal giudice del tribunale di Palermo il ricorso di un rider di SocialFood sospeso dal servizio. Il recesso è stato giudicato “illegittimo e nullo per via della sua natura discriminatoria”.
Il ricorso era stato depositato il 29 gennaio dai comitati cittadini di Nidil Cgil, assieme a Filcams Cgil ed a Filt Cgil per conto di Fabio Pace, rider di Socialfood, iscritto a Nidil Cgil Palermo e nominato rappresentante sindacale aziendale, sospeso dai turni di lavoro nel giugno 2020.

Il giudice del lavoro, Cinzia Soffientini, ha accolto il ricorso nella parte dove si evidenziava “la palese discriminazione per motivi sindacali, dovendosi ritenere del tutto legittimo il rifiuto del lavoratore, che ha esplicitato il proprio dissenso alla nuova regolamentazione di sottoscrivere un contratto regolamentato da una disciplina concordata con una associazione sindacale diversa da quella di appartenenza”.

La vicenda

In prima battuta, SocialFood a giugno 2020 aveva fatto firmare il rinnovo del contratto fino al giugno 2021. Dopo la firma dell’accordo intervenuto tra Assodelivery e Ugl, era stato detto al rider che, se voleva continuare a lavorare, doveva firmare il nuovo contratto stipulato con Ugl, organizzazione sindacale che non lo rappresentava.

Disposto il ripristino del rapporto di lavoro

Il giudice ha disposto pertanto il ripristino del rapporto di lavoro alle condizioni del contratto fino alla sua naturale scadenza e ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni di cui avrebbe dovuto godere dal 21 ottobre in poi.
SocialFood è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato presentato da Giorgia Lo Monaco, legale di Nidil Cgil Palermo, e dagli avvocati Carlo De Marchis Gomez, della Filcams Cgil nazionale, Matilde Bidetti, di Nidil Cgil nazionale, e Sergio Vacirca della Filt Cgil nazionale.

Riconosciuta al lavoratore la possibilità di dissentire

In pratica il tribunale ha riconosciuto al lavoratore la possibilità di dissentire dall’applicazione di un contratto ritenuto “peggiorativo” delle condizioni dei rider.

Il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso, ha commentato: “Il fatto che il giudice di Palermo riconosca come discriminatorio nei confronti di un lavoratore l’obbligo di firmare un contratto previsto da una organizzazione sindacale non rappresentativa, dà ragione a quanto da noi sempre affermato. Il contratto Ugl-Assodelivery è stato firmato sulla testa dei lavoratori, senza alcun confronto. È dunque necessario che le piattaforme del delivery cancellino questo accordo, peggiorativo per i lavoratori e applichino quanto già sancito da diversi Tribunali italiani e dalla Procura di Milano ovvero l’applicazione ai ciclo fattorini dei diritti e delle tutele previsti per il lavoro subordinato”.

E conclude: “Siamo contenti per Fabio, che da sempre ha portato avanti un impegno sindacale significativo all’interno dell’azienda. Il fatto che il giudice abbia emanato questa ordinanza, è di fatto un riconoscimento importante dell’attività sindacale svolta anche da figure professionali come i rider, che al momento sono inquadrati come autonomi o parasubordinati”.