Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto 1 febbraio 2022 con cui è stato approvato il modello di certificazione per la presentazione della richiesta di accesso al contributo relativo all’annualità 2022, per il finanziamento di spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali e per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.
Le risorse per i Comuni
Per l’anno 2022 le risorse disponibili ammontano a 320 milioni di euro. La richiesta deve essere comunicata al Ministero dell’interno dai Comuni tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento, integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche, a partire dal 2 febbraio. La richiesta di contributo può contenere fino a tre Codici Unico di Progetto (CUP) validi ed attivi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progettazione.
La nota dell’Anci
“Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente all’emanazione del decreto. Rientrano invece nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate a valere sulle risorse proprie dell’ente a partire dal 15 marzo 2022 e prima dell’adozione del decreto di concessione del contributo di cui al co. 53 della legge n.160 del 2019”. Lo fa sapere l’Anci. “Non saranno considerate le richieste degli enti che, alla data di presentazione non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP, i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2020). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni saranno desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati. Gli enti locali che non risultano avere tali requisiti non potranno accedere alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) fino all’invio delle informazioni previste dal comma 55, dell’articolo 1, della legge 160/2019”
Commenta con Facebook