Stop alle stabilizzazioni. Il pronunciamento della Corte dei Conti è arrivato ieri e se ne è appreso in serata. Si tratta di un pronunciamento circoscritto ad una sola vicenda ma la cui portata andrà interpretata sotto molti punti di vista.

La Corte si è pronunciata sulla stabilizzazione dei precari del parlamento siciliano, l’Ars, stabilendo che i gruppi parlamentari non possono procedere alla stabilizzazione nei dei nuovi portaborse ne di quelli precedenti. Insomma ha messo uno stop, in teoria, anche agli 84 stabilizzati negli anni passati dal Parlamento siciliano dando ragione a quei gruppi che non hanno fatto ricorso a questo personale prelevando, invece, i propri collaboratori dall’esterno.

Il no alla stabilizzazione, di fatto, apre a nuovi contratti verso l’esterno del Parlamento e va nel senso contrario a quello indicato dall’opinione pubblica e dai provvedimenti dell’ultimo decennio. Ma la Corte mette anche un limite non numerico ma temporale: questo personale cessa le proprie funzioni con la cessazione del gruppo.

Nello specifico i gruppi Parlamentari sono soggetti giuridici che nascono e muoiono con la legislatura ed anche se il successivo gruppo rappresentab lo stesso ‘partito’ di fatto è un soggetto diverso quindi come se fosse un’altra azienda. Per questo non può procedere alla stabilizzazione di personale che era a tempo determinato in una azienda diversa (gruppo della precedente legislatura).

La Corte non ha fatto altro che ribadire un concetto in realtà già noto. Di fatto questo non incide sulla stabilizzazione dei precari della regione o dei Comuni (ex Pip, Asu e così via) che segue percorsi diversi. incide, invece, sul parlamento vistoc he un provvedimento delle scorse settimane ha modificato le assunzioni e dato indicazioni per il ricorso agli ‘stabilizzati’ e solo dopo il loro impiego il ricorso agli esterni.

La Corte sembra mettere un argine e aprire alle scelte autonome dei gruppi rimuovendo l’obbligo a utilizzare, prioritariamente, il personale ‘stabilizzato’ ovvero gli 84 che un decennio or sono l’Ars ha inserito nel proprio bacino.

Ma la vicenda non si chiarisce con questo pronunciamento. Che i gruppi non possano stabilizzare, infatti, era cosa già nota proprio per i motivi ribaditi dalla Corte. Gli 84, infatti, furono stabilizzati dal Parlamento siciliano che è, invece, un soggetto univoco, stabile e duraturo. Ciò avvenne con uno stratagemma. Il parlamento li prese in carico per metterli, di volte in volta, a disposizione dei gruppi.

Il discrimine, adesso, sta tutto nel loro impiego. Può il Parlamento obbligare i gruppi, che sono giuridicamente soggetti autonomi, obbligare all’uso di questo personale? E se questo personale non viene, del tutto o in parte, inmpiegato dai gruppi cosa può fare il Parlamento per il loro impiego senza produrre un danno erariale? Domande attualmente senza risposta giuridica a fronte delle quali il Parlamento deve necessariamente insistere perl’impiego di questi stabilizzati

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