• I giudici del Tar hanno respinto il ricorso di una azienda di rifiuti colpita da una interdittiva antimafia
  • L’azienda, con sede a Floridia, nel Siracusano, ha 21 appalti in tutta la Sicilia
  • Il provvedimento della Prefettura era stato emesso circa un anno fa

Il Tar di Catania ha bocciato il ricorso della Tech, un’azienda di rifiuti con sede a Floridia, nel Siracusano, destinataria, un anno fa, di una interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Gli appalti

L’impresa, che ha ben 21 appalti in tutta la Sicilia (i mezzi ed il personale della ditta continueranno a lavorare), nel dicembre dello scorso anno aveva vinto il bando del Comune di Siracusa con base d’asta di 118 milioni di euro, 9 milioni in meno rispetto a quello del 2014. Dopo il provvedimento della Prefettura di Siracusa, l’amministrazione comunale decise di assegnare il servizio alla Tekra, la cui offerta era stata valutata come seconda.

La sentenza

I giudici hanno sostanzialmente riconosciuto valida la ricostruzione elaborata dalla Prefettura di Siracusa, sulla scorta delle relazioni delle forze dell’ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza, in merito a presunte connivenze con la criminalità organizzata.

Primo ricorso

Nel maggio dello scorso anno, l’azienda di Floridia aveva presentato al Tar una richiesta di sospensiva del provvedimento della Prefettura ma era stato rigettato dai giudici amministrativi di Catania. I legali della Tech, in quell’occasione, a supporto della loro tesi, che escludeva coinvolgimenti con la mafia, avevano depositato la richiesta di archiviazione della Procura distrettuale antimafia in un procedimento penale accolta dal gip del tribunale di Catania.

Il no alla sospensiva

Secondo quanto emerso nel provvedimento del Tar, relativo alla bocciatura della richiesta di sospensiva da parte dell’azienda,  “l’interdittiva non presuppone – si legge nel provvedimento –  la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”.

Il condizionamento mafioso

Inoltre, “i fatti sui quali si fondano – si legge nel provvedimento – i provvedimenti del tipo di quello oggetto di causa possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata”. Ed ancora “il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita – si legge nel provvedimento – del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento”.