La Seus 118 condannata dal Tribunale di Agrigento che riconosce il diritto di un dipendente all’inquadramento al livello superiore per le mansioni effettivamente svolte e alle relative differenze di stipendio.

Era soccorritore ma  svolgeva compito superiore

L’uomo, assunto, nel 2010, alle dipendenze della Seus con le mansioni di autista soccorritore, ha fatto ricorso al Tribunale di Agrigento, con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Mario La Loggia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del livello retributivo superiore e alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni per l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ricevuto nel novembre 2011.

Il dipendente ha chiesto di essere inquadrato al livello superiore

In particolare, secondo i difensori Rubino e La Loggia, al dipendente M.V. spettava il diritto all’inquadramento nel livello retributivo superiore per avere svolto, per oltre tre mesi, mansioni superiori rispetto a quelle per le quali lo stesso era stato assunto, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive.

La Seus ha chiesto  il rigetto del ricorso ribadendo l’inapplicabilità  della normativa richiamata dalla parte ricorrente in considerazione della sua natura di società a totale partecipazione pubblica, con conseguente inefficacia, ai fini dell’inquadramento del lavoratore, dell’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla propria qualifica di appartenenza. Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del Lavoro, in adesione alle tesi difensive sostenute dai legali del dipendente, ha invece ritenuto pienamente applicabile anche alla vicenda interessata la normativa civilistica in materia di mansioni superiori.

Vinto il ricorso e la Seus viene condannata

Il tribunale, accertata la piena riconducibilità delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente al livello contrattuale superiore, ha accolto il ricorso del dipendente M.V. che, pertanto, verrà inquadrato nel livello superiore richiesto, ossia quello di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” e la società dovrà provvedere al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento, quantificate in 29 mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.