E’ illegittimo lo stop del procedimento di sdemanializzazione dopo attesa pluridecennale. Lo dice il Tar di Palermo dopo che S.D., nel 1997, aveva fatto richiesta di sdemanializzazione di un’area demaniale marittima che si trova località Marinella del Comune di Porto Empedocle (AG), già oggetto di concessione demaniale marittima. Una pratica di sdemanializzazione che si è protratta per diversi anni, nel corso dei quali, la donna ha di volta in volta, provveduto a effettuare tutti gli adempimenti richiesti dall’Amministrazione demaniale, compreso il pagamento del canone concessorio annuale.

Il procedimento di sdemanializzazione

Nel mese di aprile 2021, l’Amministrazione demaniale oggi denominata Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Agrigento e Caltanissetta, al fine di completare il procedimento di sdemanializzazione, aveva chiesto alla richiedente il pagamento di una somma quale integrazione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’area demaniale in questione. La donna ha subito pagato quanto richiesto per il prosieguo della pratica di sdemanializzazione ed ha richiesto di concludere il procedimento con l’emissione del decreto di sdemanializzazione.

Il ricorso al Tar dopo il no alla richiesta

A distanza di oltre un anno dal sollecito della Ditta richiedente, nel giugno 2022, l’Amministrazione demaniale ha comunicato però che la pratica non poteva essere conclusa poiché dalla disamina del fascicolo sarebbe emersa l’assenza della “Conferma interesse” sul Portale del Demanio marittimo della Regione Sicilia entro il 30 giugno 2021. Secondo la nota dell’Amministrazione regionale, dunque, in mancanza di tale adempimento entro il termine previsto dalla legge regionale, avrebbe dovuto presentare sul Portale del Demanio marittimo istanza di rilascio di nuovo titolo concessorio e ricominciare da zero il procedimento amministrativo che si protraeva già da oltre venti anni. Con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, la donna ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento della nota dell’Amministrazione che, di fatto, ha vanificato oltre venti anni di attività procedimentale per una irregolarità formale. I legali, in particolare, hanno dedotto, tra l’altro, che i termini previsti devono ritenersi ordinatori e non perentori e non prevedono alcuna ipotesi di decadenza qualora sia palese la permanenza dell’interesse in capo alla Ditta istante.

Il ricorso accolto dai giudici

Il TAR Palermo ha accolto il ricorso ritenendo che “il provvedimento … non sembra congruamente motivato con riguardo alla qualificazione di perentorietà del termine dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 2020 che non trova supporto nel dato normativo testuale (la norma de qua non commina alcuna decadenza di diritti o facoltà del privato; non è contenuta l’espressione “entro e non oltre”)” … ritenuto, altresì, anche sotto il profilo della delibazione del periculum, che l’impugnato atto imprime all’iter volto alla sdemanializzazione un arresto procedimentale non positivo in ragione della paventata e gravosa necessità di un riavvio ab initio, nonostante la sua pendenza ultradecennale”.

Il Demanio bacchettato

Il TAR Palermo ha, dunque, imposto l’obbligo a carico della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta di riesame dell’atto impugnato alla luce dei profili entro il termine di 90 giorni. Per effetto dell’ordinanza del TAR Palermo il procedimento amministrativo di sdemanializzazione dovrà essere concluso dopo oltre venti anni di attesa.

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