Un immobile del centro storico ha rischiato di essere demolito, il Tar ha ordinato l’immediata sospensione del provvedimento emanato dal Comune di Agrigento. La vicenda riguarda una donna, T.E., proprietaria dell’edificio, che inizialmente era stata autorizzata dal Comune stesso ad effettuare gli interventi che ricadevano all’interno del perimetro del piano particolareggiato del centro storico di Agrigento. Poi però è arrivato un esposto e da lì è cambiato tutto.
Il crollo e l’autorizzazione alla ricostruzione
Nel 2014, durante l’esecuzione di lavori di ripristino, regolarmente autorizzati dal Comune di Agrigento, l’immobile è crollato. Successivamente, il Comune con permesso di costruire del luglio 2021 ha approvato il progetto di fedele ricostruzione dell’immobile crollato, consentendo, tra l’altro, il miglioramento delle strutture portanti da realizzarsi in cemento armato. Per la tipologia di intervento, il Comune di Agrigento, alla luce della normativa vigente, aveva ritenuto che l’intervento in questione non rientrasse tra quelli soggetti a preventivo parere da parte della Soprintendenza. Nel corso dei lavori, tuttavia, a seguito di un esposto, il Comune di Agrigento ha sospeso i lavori ritenendo opportuno di dover acquisire il parere della competente Soprintendenza.
L’intervento della Soprintendenza
La Soprintendenza di Agrigento, nel mese di gennaio scorso, sulla richiesta del Comune di Agrigento, ha espresso parere negativo ritenendo che l’intervento proposto, nella parte in cui prevede una modifica delle strutture portanti dell’edificio, sarebbe risultato in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico, secondo il quale sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione soltanto “con l’uso di tecnologie analoghe al preesistente”. A seguito del parere della Soprintendenza, il municipio oltre a confermare la sospensione dei lavori ha disposto la revoca dei titoli edilizi rilasciati in precedenza ed ha intimato l’integrale demolizione delle opere realizzate.
Il ricorso
A questo punto la proprietaria, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha proposto ricorso al Tar di Palermo deducendo diversi motivi di censura rispetto all’operato del Comune e della Soprintendenza di Agrigento. In particolare, oltre a contestare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e le regole che disciplinano il potere di autotutela in tema di titoli edilizi, hanno censurato nel merito il parere della Soprintendenza rilevando come fosse frutto di una lettura erronea delle disposizioni del piano particolareggiato anche alla luce delle novità legislative introdotte successivamente alla sua adozione.
La tesi della difesa
Secondo i legali, infatti, l’assunto della Soprintendenza secondo il quale l’intervento di fedele ricostruzione dell’edificio con intelaiatura in cemento armato risulterebbe in contrasto con le norme tecniche di attuazione, appare erroneo poiché tale previsione contempla gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, mentre alla luce delle sopravvenienze normative l’intervento in questione, quale “ristrutturazione edilizia”, deve trovare la sua disciplina in altre previsioni normative che consentono espressamente la possibilità di sostituire le strutture portanti con miglioramento della statica complessiva dell’edificio “con le tecnologie più appropriate”.
Il pronunciamento del Tar
In accoglimento delle tesi degli avvocati Rubino e Airò, il Tar di Palermo ha accolto la domanda cautelare mirata alla sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo che “il parere della Soprintendenza… su cui si fonda il provvedimento di autotutela adottato dal Comune…è stato adottato in dichiarata applicazione dell’articolo 16 delle norma di norma tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico del Comune di Agrigento, che disciplina l’ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, della ristrutturazione urbanistica. Considerato, sotto altro profilo, che ricorre il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso che è stata disposta la demolizione delle opere realizzate”.
Per effetto del pronunciamento del Tar Palermo la proprietaria non dovrà demolire le opere realizzate nell’attesa della definizione del giudizio nel merito.
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