Non poteva essere esclusa dal concorso solo perché in stato di gravidanza. Un aspirante medico della provincia di Caltanissetta riammessa alle prove indette dall’Asp nissena. La riammissione in seguito alla sua iniziale esclusione deliberata dall’azienda sanitaria per mancanza dei requisiti. In realtà quel requisito non poteva averlo proprio perché in stato di gravidanza ed in astensione obbligatoria.

Il concorso

Nel 2023 l’Asp di Caltanissetta indiceva una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui metteva a bando 192 posti di dirigente medico in varie discipline. personale da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’azienda locale. Tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di dirigente medico di Oftalmologia. Tale procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”. I.L., originaria di Canicattì, di 30 anni, specializzanda in oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione. Specificando nella propria istanza che, al momento di presentazione della domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione. E questo a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo 2023.

L’esclusione

Nonostante ciò l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione di I.L. per mancanza del requisito di partecipazione. La candidata non veniva di conseguenza inclusa nelle prove fissate per il mese di maggio scorso. Contro tale delibera dell’Asp l’aspirante candidata presentava ricorso al presidente della Regione, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Ad essere rilevata l’illegittimità del provvedimento di esclusione. Secondo i legali “l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla ricorrente. Ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal relativo corso perché in gravidanza”.

I motivi

Gli avvocati hanno portato in evidenza il testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Dispone il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Inoltre rilevavano come sulla base della direttiva comunitaria 2006/54 la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione.

Il parere del Cga

Ad essersi espresso il Cga, il consiglio di giustizia amministrativa, a seguito del parere chiestogli dalla presidenza dell’ufficio legale della Regione. Ad essere state richiamate nel parere diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego. Ed ha anche chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro. Il Cga ha infine rilevato “la palese illegittimità dell’atto impugnato”, esprimendo parere favorevole all’accoglimento del ricorso. E questo ha avuto come effetto l’annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta. Per effetto del pronunciamento I.L. verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.