E’ dei giorni scorsi la circolare dell’Assessorato regionale della salute con cui si precisano le modalità operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del territorio regionale.

La circolare in questione fa il punto sul DPCM del 7 settembre scorso nonché sulle indicazioni operative elaborate dall’Istituto superiore di sanità per l’adozione delle misure necessarie ad un avvio in sicurezza delle attività didattiche.

Il documento, rivolto alle Istituzioni scolastiche del territorio, allo scopo di darne massima diffusione, contempla i quattro scenari possibili nella gestione dei processi per limitare eventuali focolai nelle scuole, distinguendo a seconda della comparsa della sintomatologia e del soggetto coinvolto (alunno ovvero operatore scolastico).

Per le famiglie, è importante sapere che se l’alunno presenti una sintomatologia che evochi positività al Covid-19, l’operatore scolastico adotta la seguente procedura: segnala l’accaduto al Referente d’istituto Covid-19; chiama i genitori; fa indossare all’allievo la mascherina chirurgica in area separata, sempre assistito da operatore scolastico munito parimenti di mascherina e posto a distanza di sicurezza; dispone la pulizia e sanificazione della stanza o dell’area dopo che l’alunno sintomatico sia stato prelevato dalla scuola (e naturalmente condotto a casa).

I genitori dovranno preoccuparsi di avvertire il pediatra di libera scelta o il medico curante per la valutazione clinica del caso (con triage telefonico) che richiederanno con tempestività il test diagnostico, dando contestuale comunicazione al competente Dipartimento di prevenzione del territorio (onerato di provvedere all’esecuzione del test medesimo).

La scuola è al contempo incaricata di avvisare l’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) allo scopo di consentire più agevolmente l’individuazione di altri casi positivi. I responsabili USCA dovranno a loro volta disporre la somministrazione del test antigenico rapido per tale identificazione dei contatti stretti potenzialmente positivi.

Tale gestione è tuttavia da attuare con riferimento a casi accertati di alunno (o operatore scolastico) affetti dal virus.

L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto da parte dell’ASP di competenza solo previo accertamento di positività da Covid-19.

Si precisa che gli operatori scolastici che abbiano osservato le ormai note misure igieniche di profilassi (mascherina, distanziamento e igiene delle mani) non sono da considerarsi nella casistica dei contatti stretti, salvo diverso apprezzamento dell’ASP medesima.

Se invece l’alunno presenti a casa una sintomatologia da correlarsi al nuovo coronavirus, il documento in esame prevede che: l’alunno rimanga a casa; i genitori informino il pediatra o il medico curante (vi provvederà l’alunno stesso se maggiorenne); sia data comunicazione a scuola circa l’assenza per motivi di salute. Si procederà ad analogo triage telefonico e somministrazione del test diagnostico, come nello scenario precedente, dietro valutazione medica.

La riammissione a scuola è possibile dietro effettuazione del tampone qualora risulti esito negativo ovvero a seguito di guarigione dal Covid-19 (avendo osservato periodo di quarantena di almeno 14 giorni e doppio tampone negativo a distanza di 1-2 giorni l’uno dall’altro).

Occorre a tal fine che la riammissione avvenga dietro apposita attestazione medica che valuterà per l’appunto la sicurezza del rientro in ambito scolastico (stessa procedura chiaramente per gli operatori del servizio scolastico).

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