Dietro la strage di via D’Amelio e la morte del giudice Paolo Borsellino non ci fu solo lo zampino della mafia. Si stagliano forti anche fondate ipotesi della presenza di istituzioni deviate. I giudici del tribunale di Caltanissetta hanno depositato le motivazioni della sentenza, emessa a luglio scorso, sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il collegio dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti finiti sotto processo per l’inquinamento dell’inchiesta. Assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. Erano imputati di calunnia aggravata dall’avere favorito la mafia.

Il venire meno dell’aggravante determinò la prescrizione del reato di calunnia. Il provvedimento è lungo oltre 1400 pagine. Gli imputati appartenevano al pool incaricato di indagare sulle stragi del ’92 con a capo Arnaldo La Barbera, poi deceduto. Secondo la Procura, rappresentata in aula dal pm Stefano Luciani, avrebbero creato a tavolino i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta. Furono imbeccati e costretti a mentire e ad accusare della strage persone poi rivelatesi innocenti: da qui la contestazione di calunnia.

Ricostruzione manipolata

“La ricostruzione del passato è stata spesso manipolata al fine di fornire una interpretazione dei fatti che è funzionale alla tutela di interessi non alti. Ma altri rispetto alla ricostruzione autentica di tanti eventi cruciali e cupi degli ultimi decenni di storia del nostro Paese. La strage di via D’Amelio, tragica nel suo esito umano e deflagrante sul piano politico istituzionale dell’epoca in cui si consumò, ne è esempio paradigmatico. Pone un tema fondamentale, quello della verità nascosta, o meglio non completamente disvelata”. Lo scrive il tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza.

Un castello di menzogne

Il castello di menzogne costruito grazie ai falsi collaboratori di giustizia avrebbe aiutato, per i pm, i veri colpevoli a farla franca. Coperto quindi per anni le responsabilità dei clan mafiosi di Brancaccio e dei suoi capi, i fratelli Graviano. E per questo ai tre poliziotti la Procura imputò l’aggravante di aver favorito Cosa nostra.  Aggravante che non resse al vaglio del  tribunale e determinò la prescrizione del reato contestato a due dei tre imputati. Il terzo fu assolto nel merito con la formula “perché  il fatto non costituisce reato”.

Non solo la mafia dietro la strage

Per i giudici il processo ha fatto emergere la partecipazione alla strage, morale e materiale, di altri soggetti diversi da Cosa nostra. O comunque gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo Borsellino. A dimostrare l’ingerenza di terzi soggetti sarebbero l’anomala tempistica della strage di Via D’Amelio, avvenuta a soli 57 giorni da quella di Capaci. Ma anche la presenza riferita dal pentito Gaspare Spatuzza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126

imbottita di tritolo e la sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. “Non è aleatorio sostenere – si legge sempre nelle motivazioni – che la tempistica della strage di Via D’Amelio rappresenta un elemento di anomalia rispetto al tradizionale contegno di Cosa nostra. Volto, di regola, a diluire nel tempo le sue azioni delittuose nel caso di bersagli istituzionali, soprattutto nel caso di magistrati, e ciò nella logica di frenare l’attività di reazione delle istituzioni”.

“La presenza anomala e misteriosa di un soggetto estraneo a Cosa nostra – concludono – si spiega solo alla luce nell’appartenenza istituzionale del soggetto. Non potendo logicamente spiegarsi altrimenti il fatto di consentire a un terzo estraneo alla consorteria mafiosa di venire a conoscenza di circostanze così delicate e pregiudizievoli per i soggetti coinvolti. Come la preparazione dell’autobomba destinata all’uccisione di Paolo Borsellino”.

Agenda rossa rubata: “Ma non da mafiosi”

Altro capitolo riguarda poi l’agenda rossa di Borsellino che non fu mai ritrovata. “Può ritenersi certo – continuano le motivazioni – che la sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile ad una attività materiale di cosa nostra”. Secondo i giudici ci sarebbero due ulteriori logiche conseguenze. In primo luogo, l’appartenenza istituzionale di chi sottrasse materialmente l’agenda. Gli elementi in campo non consentono l’esatta individuazione della persona fisica che portò via l’agenda. “Ma è indubbio – continuano le motivazioni – che può essersi trattato solo di chi, per funzioni ricoperte, poteva intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale. E, per conoscenze pregresse, sapeva cosa era necessario o opportuno sottrarre”.

In secondo luogo il movente dell’eccidio di Via D’Amelio certificherebbe la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per alterare il quadro delle investigazioni. Evitando che si potesse indagare efficacemente sulle matrici non mafiose della strage. Ed ancora, in ultima analisi, disvelare il loro coinvolgimento nella strage di Via D’Amelio.

Le tante “amnesie” in uomini dello Stato

Ad essersi rivelata per i giudici “l’obiettiva ritrosia di molti soggetti escussi – non solo spettatori degli avvenimenti dell’epoca, ma anche attori, più o meno centrali, delle vicende oggetto di esame – a rendere testimonianze integralmente genuine”. E questo per consentire una ricostruzione processuale dei fatti che fosse il più possibile vicina alla realtà di quegli accadimenti. I giudici parlano di “amnesie generalizzate” di molti soggetti appartenenti alle istituzioni, soprattutto i componenti del gruppo investigativo specializzato Falcone-Borsellino della polizia di Stato. Non convincenti neanche le dichiarazioni testimoniali “palesemente smentite da risultanze oggettive e da inspiegabili incongruenze logiche”. “L’accertamento istruttorio sconta gli inevitabili limiti derivanti dal velo di reticenza cucito da diverse fonti dichiarative, rispetto alle quali si profila problematico ed insoddisfacente il riscontro incrociato”.

Fallito il sistema di controllo delle prove

“Senza la successiva collaborazione di Gaspare Spatuzza, della falsità della collaborazione di Vincenzo Scarantino non si sarebbe acquisita certezza. Tale circostanza, secondo i giudici, deve fare riflettere sulle possibili disfunzioni, sotto il profilo dell’accertamento della verità, di vicende processuali incentrate prevalentemente su prove di natura dichiarativa provenienti da soggetti che collaborano con la giustizia.  In altri termini, si è assistito al fallimento del sistema di controllo della prova. Al punto da determinare che, in ben due processi, sviluppatisi entrambi in tre gradi di giudizio, non si riuscisse a svelare tale realtà.

007 non potevano indagare sulla strage

E poi i Servizi segreti non avrebbero potuto partecipare alle indagini sulla strage di via D’Amelio. Lo ritengono sempre i giudici del tribunale di Caltanissetta. La loro partecipazione è stata definita “impropria”. “E’ legittimo ritenere che il capo della polizia di Stato e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere un’iniziativa senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall’organo di vertice politico dell’epoca, cioè l’allora ministro dell’Interno Mancino”. Il collegio sottolinea che Tinebra non sarebbe stato il solo magistrato a sapere del ruolo degli 007 nell’inchiesta. “Sarebbe inspiegabile sul piano della logica – dicono – ritenere che

Tinebra abbia avviato solitariamente la collaborazione con il Sisde. Se veramente così fosse stato egli avrebbe tenuto il più possibile celati tali contatti mantenendo riservati i colloqui e non certo promuovendo la partecipazione dei magistrati dell’ufficio a riunioni o pranzi con esponenti del Servizio”.

“È probabile – concludono – che pur essendo i magistrati dell’ufficio pienamente a conoscenza di tale collaborazione nessuno ritenne, anche in ragione del fatto che si trattava di un’iniziativa promossa dal capo dell’ufficio, di sollevare (e soprattutto registrare, lasciandone traccia scritta) obiezioni rispetto ad una collaborazione con il Sisde che non era consentita”.

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