Carmelo Nicotra, candidato di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni regionali siciliane ha vinto il ricorso con la formula dell’”Accoglimento totale”.

Nicotra aveva avanzato ricorso per la mancanza di requisiti per l’eleggibilità di Dario Daidone, candidato sempre in Fratelli d’Italia.

Stando a questo responso, Nicotra – primo dei non eletti – gli subentrerebbe all’Ars. Risulta più che probabile che il deputato regionale attualmente in carica possa presentare a breve ricorso, sospendendo di fatto l’efficacia della decisione emessa nelle scorse ore.

Laccoto resta deputato all’Ars, respinto ricorso di Genovese

I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato da Luigi Genovese e confermato l’elezione all’Ars di Giuseppe Laccoto. Il deputato dell’Ars si era costituito in giudizio assistito dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Natale Bonfiglio.

La richiesta di Genovese

Genovese chiedeva l’annullamento dei verbali relativi delle elezioni regionale del 2022 nella parte in cui era stata disposta di un seggio alla lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini premier e proclamato eletto alla carica di deputato regionale il candidato Giuseppe Laccoto.

Secondo Genovese non sarebbero stati riconosciuti 108 alla propria lista 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”, e che tale errore sarebbe stato determinante per la corretta ripartizione dei seggi disponibili nella provincia di Messina.

Se fossero stati riconosciuti alla lista 17 quei voti, quest’ultima – insieme ai 14.124 voti già riconosciuti – avrebbe superato la lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini Premier” che, a sua volta, aveva ottenuto 14.154 voti, così consentendo di vedersi riconosciuto l’ultimo seggio disponibile della provincia.

I giudici respingono il ricorso, la sentenza

Per i giudici il ricorso deve essere respinto. “L’interessato – si legge nella sentenza – non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l’attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili”.