Altri quattordici Comuni siciliani in “zona arancione”anti contagio da Covid19  da domenica 16 sino a mercoledì 26 gennaio (compreso).

Lo dispone la nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.

Ecco chi si aggiunge al lungo elenco

Le misure restrittive anti Covid saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell’Agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel Nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel Palermitano.

Salgono così a 149 i Comuni per i quali è attualmente disposta la “zona arancione”.

92 comuni entrano in zona arancione da oggi

Altri 92 Comuni entrano, invece, in “zona arancione” da oggi sabato 15 a mercoledì 26 gennaio in base all’ordinanza disposta 24 ore fa. Tra questi tre città capoluogo: Agrigento, Messina e Trapani. Si aggiungono a Caltanissetta, Enna e Siracusa già in zona arancione

L’elenco delle nuove zone arancioni

Si tratta di

  • nove Comuni della provincia di Agrigento: oltre al capoluogo, anche Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle.
  • Cinquantotto nel Messinese: oltre al capoluogo, anche Acquedolci, Alì Terme, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Castroreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico e Villafranca Tirrena.
  • Ventiquattro in provincia di Trapani: oltre al capoluogo, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.
  • Uno in provincia di Catania: Misterbianco.

Tre in zona arancione da ieri

Si aggiungono ai tre che erano entrati in zona arancione appena ieri venerdì 14 ovvero Buccheri, Buscemi e Ferla, nel Siracusano.

Altri 43 già in zona arancione fino al 19 gennaio

Le misure restrittive anti Covid sono in vigore, fino al 19 gennaio, anche nei seguenti territori:

  • In provincia di Agrigento, Ribera, Canicattì e Palma di Montechiaro;
  • Nella provincia di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta e Gela;
  • Nell’Ennese, ad Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa;
  • In provincia di Messina, Capizzi;
  • Venti su ventuno i comuni con restrizioni nella provincia di Siracusa, ad Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

 

Le misure per la scuola solo nei comuni in zona rossa e zona arancione

L’ordinanza ha inoltre disposto che, esclusivamente nei territori dichiarati “zona rossa” o “arancione” e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Tutte le altre regole da rispettare in zona arancione

Ecco le regole per questi territori considerati a rischio a causa della bassa vaccinazione o dell’alto contagio, o in taluni casi, per entrambi i fattori

Ristorazione

Restano comunque consentite la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi).

 Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, per ragioni di salute, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per usufruire delle attività consentite.
Per chi non è in possesso di certificazione verde valida, ovvero non sia esente, si applicano le restrizioni agli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (c.d. coprifuoco).

Cosa si può fare in zona arancione:

Ristorazione

È consentita, all’aperto, l’attività di ristorazione e, in generale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari).

Nei locali al chiuso, il servizio ed il consumo al tavolo è, invece, consentito solo ai clienti dotati di valida certificazione verde o agli esenti.

Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite che non vale per i conviventi.
È, inoltre, consentita la vendita di cibi e bevande da asporto anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali permane comunque il divieto di servizio al tavolo e di consumazione se in locali chiusi. È sempre consentita l’attività di consegna al domicilio.

L’orario di chiusura prescinde da quello previsto per il “coprifuoco”. L’attività di ristorazione, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, è consentita esclusivamente in favore dei clienti muniti di certificazione verde valida.

Sport e attività motorie

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività. Tale misura non si applica ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Sono consentite le attività delle palestre, delle piscine, dei centri natatori anche in impianti coperti e dei centri benessere, in conformità ai protocolli e alle linee-guida vigenti, esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti.  Tutto deve svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida di settore.

Gli esercizi presenti all’interno di mercati e di centri, gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee-guida di settore.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento

Sono consentite le attività dei centri termali nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida così come quelle dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo, feste e cerimonie

Sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore.
Sono, altresì, consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, all’aperto o al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite non valido per i conviventi.
Le superiori attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee- guida vigenti e sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Sono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida ed esclusivamente per i soggetti muniti di valida certificazione verde.

Musei, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

È consentita la visita a mostre e musei, nonché l’accesso alle biblioteche esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde. Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, a condizione che siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

Fiere, convegni, congressi e sagre

Nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida, è consentito lo svolgimento di fiere, convegni, congressi e sagre con accesso riservato ai soggetti in possesso di valida certificazione verde.

Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti.

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